Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Piattaforme elevabili, ponteggi e apparecchi di sollevamento hanno verifiche periodiche e operatori abilitati.
Un'impresa impiantistica che usa una piattaforma di lavoro elevabile, un ponteggio o un apparecchio di sollevamento entra in un regime di verifiche periodiche autonomo rispetto agli impianti che installa. La prima verifica è a carico dell'INAIL, le successive di ASL o di soggetti abilitati, con periodicità che dipende dal tipo di attrezzatura, dall'anno di costruzione e dall'ambiente di impiego. In parallelo corre l'obbligo di abilitazione degli operatori. È l'adempimento che più spesso viene scoperto durante un controllo in cantiere, perché l'attrezzatura è vista come un mezzo e non come un impianto.
La procedura, fase per fase
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1
Censimento delle attrezzature soggette a verifica e dei relativi libretti
- Chi
- Datore di lavoro
- Termine
- Preliminare
- Esito
- Registro delle attrezzature
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2
Richiesta della prima verifica periodica all'INAIL
- Chi
- Datore di lavoro
- Termine
- Entro i termini previsti dalla messa in servizio
- Esito
- Verbale di prima verifica
-
3
Verifiche successive tramite ASL o soggetto abilitato, secondo la periodicità dell'allegato VII
- Chi
- Datore di lavoro
- Termine
- Periodica
- Esito
- Verbale di verifica
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4
Abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature che la richiedono
- Chi
- Datore di lavoro
- Termine
- Prima dell'uso
- Esito
- Attestato di abilitazione
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5
Manutenzione periodica secondo il libretto d'uso e registrazione degli interventi
- Chi
- Datore di lavoro
- Termine
- Continuo
- Esito
- Registro di manutenzione
Cosa si rischia
Sanzioni penali per l'uso di attrezzature prive di verifica; sospensione dell'attrezzatura in caso di controllo.
Da verificare su fonte primaria
- Tabella delle periodicità dell'allegato VII per tipo di attrezzatura e anno di costruzione
Un'impresa impiantistica che usa una piattaforma di lavoro elevabile, un ponteggio o un apparecchio di sollevamento entra in un regime di verifiche periodiche autonomo rispetto agli impianti che installa. La prima verifica è a carico dell'INAIL, le successive di ASL o di soggetti abilitati, con periodicità che dipende dal tipo di attrezzatura, dall'anno di costruzione e dall'ambiente di impiego. In parallelo corre l'obbligo di abilitazione degli operatori. È l'adempimento che più spesso viene scoperto durante un controllo in cantiere, perché l'attrezzatura è vista come un mezzo e non come un impianto.
Le fasi della procedura
- Censimento delle attrezzature soggette a verifica e dei relativi libretti (Datore di lavoro — Preliminare)
- Richiesta della prima verifica periodica all'INAIL (Datore di lavoro — Entro i termini previsti dalla messa in servizio)
- Verifiche successive tramite ASL o soggetto abilitato, secondo la periodicità dell'allegato VII (Datore di lavoro — Periodica)
- Abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature che la richiedono (Datore di lavoro — Prima dell'uso)
- Manutenzione periodica secondo il libretto d'uso e registrazione degli interventi (Datore di lavoro — Continuo)
Se non si adempie
Sanzioni penali per l'uso di attrezzature prive di verifica; sospensione dell'attrezzatura in caso di controllo.