Scopri il percorso del pescato attraverso le varie tappe della filiera, dal momento della cattura in mare fino alla tavola. Una panoramica essenziale per comprendere il valore di ogni passaggio del settore ittico.
Cosa trovi in questa pagina
- Il tema centrale dedicato al perimetro e ai confini della filiera ittica.
- Il punto di partenza del ciclo, focalizzato sull'attività di pesca.
- I passaggi intermedi di gestione e trasferimento del pescato.
- L'approdo finale del prodotto sulle tavole e nella ristorazione.
Come usarla al meglio
- Usa questo spazio come riferimento iniziale per visualizzare l'intero percorso del pesce.
- Torna a visitare la pagina per non perdere i futuri aggiornamenti e dettagli sulle varie fasi della filiera.
La filiera ittica: dalla pesca al piatto
Sintesi
In Italia la filiera ittica è regolata da due binari che corrono in parallelo: le norme UE sul controllo della pesca (chi pesca, quanto, dove, e la tracciabilità di ogni lotto) e le norme UE sull'igiene e sicurezza alimentare (temperatura, parassiti, contaminanti). A questi si aggiungono le regole sull'informazione al consumatore e la lotta alla pesca illegale (INN/IUU) sulle importazioni.
Il principio guida è "dalla rete al piatto": ogni lotto deve poter essere ricondotto alla nave o all'impianto di allevamento, alla zona e alla data di cattura. Dal 10 gennaio 2026 questa catena di informazioni deve viaggiare in formato digitale per il pesce fresco, refrigerato e congelato, e le importazioni passano dal sistema elettronico CATCH.
I controlli sono divisi tra più autorità: la Guardia Costiera per la pesca e la tracciabilità, le ASL (servizi veterinari) per l'igiene, i NAS e l'ICQRF per frodi ed etichette, i Posti di controllo frontalieri e le Dogane per le importazioni.
Quadro normativo
Quasi tutte le regole sono europee e direttamente applicabili; la legge italiana aggiunge soprattutto sanzioni, autorità competenti e alcune disposizioni sanitarie nazionali.
| Ambito | Norma principale | Cosa regola |
|---|---|---|
| Politica comune della pesca | Reg. (UE) 1380/2013 | Gestione degli stock, possibilità di pesca, obbligo di sbarco |
| Controllo della pesca | Reg. (CE) 1224/2009, riformato dal Reg. (UE) 2023/2842 | Licenze, giornale di pesca, localizzazione, sbarco, pesatura, prima vendita, tracciabilità dei lotti |
| Misure tecniche | Reg. (UE) 2019/1241 e Reg. (CE) 1967/2006 (Mediterraneo) | Taglie minime, attrezzi, maglie, zone e periodi vietati |
| Pesca illegale (INN/IUU) | Reg. (CE) 1005/2008 | Certificati di cattura per le importazioni, sistema CATCH |
| Sicurezza alimentare generale | Reg. (CE) 178/2002 | Rintracciabilità "un passo avanti, un passo indietro", ritiro e richiamo |
| Igiene | Reg. (CE) 852/2004 e 853/2004 (All. III, sez. VII-VIII) | HACCP, catena del freddo, parassiti, molluschi bivalvi |
| Criteri microbiologici e contaminanti | Reg. (CE) 2073/2005, Reg. (UE) 2023/915 | Istamina, Listeria, mercurio, piombo, cadmio |
| Controlli ufficiali | Reg. (UE) 2017/625 | Come lavorano ASL, PCF e autorità sanitarie |
| Informazioni al consumatore | Reg. (UE) 1169/2011 e Reg. (UE) 1379/2013, art. 35 | Etichetta e cartello in pescheria: specie, zona, attrezzo, "decongelato" |
| Sanzioni nazionali | D.Lgs. 4/2012 e successive modifiche | Illeciti amministrativi e penali in materia di pesca |
Fase 1 – Cattura in mare e acquacoltura
Prima ancora di uscire, il peschereccio deve essere iscritto nel registro della flotta UE e avere una licenza di pesca rilasciata dal Ministero dell'agricoltura (MASAF), con l'elenco degli attrezzi autorizzati.
Quanto e dove si può pescare
- Possibilità di pesca: nel Mediterraneo pochi stock sono a quota (es. tonno rosso e pesce spada, gestiti con ICCAT); per gli altri si limita lo sforzo (giorni in mare, come nel piano pluriennale del Mediterraneo occidentale) e si fissano limiti di cattura in sede GFCM, ad esempio per i piccoli pelagici dell'Adriatico.
- Misure tecniche: taglie minime di riferimento per la conservazione (sotto taglia il pesce non può essere venduto per il consumo umano), dimensioni delle maglie, divieto di strascico entro certe distanze dalla costa o su certe profondità.
- Fermo pesca: periodi di sospensione dello strascico fissati ogni anno per decreto ministeriale, diversi per area (in Adriatico tipicamente a fine estate).
- Obbligo di sbarco: per le specie soggette a taglia minima o quota, le catture indesiderate vanno sbarcate e conteggiate, non rigettate in mare (salvo esenzioni previste dai piani rigetti).
Cosa registra il comandante
- Giornale di pesca elettronico con le catture per specie; i comandanti di tutti i pescherecci devono tenerlo, in forma semplificata sotto i 12 metri (Parlamento europeo). Le stime a bordo devono stare entro un margine di tolleranza rispetto al peso sbarcato.
- Localizzazione della nave via satellite (VMS) o rete terrestre; alcune barche della piccola pesca sotto i 9 metri sono esentate fino al 31 dicembre 2029.
- Telecamere a bordo (monitoraggio elettronico a distanza) per i pescherecci oltre i 18 metri ad alto rischio di non conformità all'obbligo di sbarco.
- Pesca ricreativa: le catture vanno registrate elettronicamente e non possono essere vendute.
Igiene a bordo
La nave è produzione primaria (Reg. 852/2004): stive e contenitori puliti, ghiaccio di acqua potabile o pulita, pesce refrigerato il prima possibile. Le navi frigorifero e le navi officina devono essere riconosciute dall'autorità sanitaria; il pesce congelato a bordo va portato ad almeno −18 °C al cuore.
Acquacoltura
Un impianto (orate, spigole, trote, cozze, vongole) opera con concessione demaniale o autorizzazione, è registrato presso l'ASL e segue le norme sulla sanità animale (Reg. UE 2016/429), su mangimi e farmaci veterinari con i relativi tempi di sospensione. I molluschi bivalvi si raccolgono solo da zone classificate A, B o C in base alla contaminazione microbiologica; quelli da zone B e C devono passare per depurazione o stabulazione prima della vendita.
Fase 2 – Sbarco e prima vendita
Lo sbarco è il punto in cui il pescato "entra" ufficialmente nel sistema: da qui nasce il primo lotto tracciabile.
- Notifica preventiva di arrivo in porto per le navi e gli stock per cui è prevista (es. tonno rosso, navi di paesi terzi); per alcune specie lo sbarco è ammesso solo in porti designati.
- Dichiarazione di sbarco elettronica inviata dal comandante, con le quantità per specie.
- Pesatura di ogni specie su sistemi tarati, di regola al momento dello sbarco e prima della vendita; il peso registrato è quello che fa fede per quote e controlli.
- Costituzione del lotto: pesce della stessa specie, presentazione e provenienza (stessa nave, stessa zona, stessa data) riceve un codice di identificazione unico.
- Prima vendita: avviene di norma in un mercato ittico all'ingrosso (spesso ad asta) o a un primo acquirente registrato. Il primo acquirente deve trasmettere la nota di vendita elettronica (specie, peso, prezzo, nave). I prodotti non venduti subito e messi in magazzino richiedono una dichiarazione di presa in carico o un documento di trasporto.
- Igiene al mercato: banchi e cassette lavabili, ghiaccio, controllo organolettico della freschezza; i mercati ittici sono stabilimenti riconosciuti e soggetti ai controlli veterinari ASL.
La vendita diretta del pescatore al consumatore è consentita, ma il pesce sbarcato resta comunque soggetto a dichiarazione e controllo e non può aggirare i limiti di taglia o di quota.
Fase 3 – Lavorazione, trasformazione e conservazione
Ogni stabilimento che lavora pesce (sfilettatura, congelamento, affumicatura, marinatura, conserve) deve essere riconosciuto dall'autorità sanitaria e riceve un numero di riconoscimento che compare nel bollo sanitario ovale (IT + numero + CE).
Obblighi principali
- HACCP: analisi dei pericoli e punti critici di controllo, con procedure scritte, registrazioni e formazione del personale.
- Catena del freddo: pesce fresco a temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente (in pratica 0–2 °C); congelato a −18 °C o meno in ogni punto del prodotto.
- Controllo dei parassiti: ispezione visiva dei prodotti; il pesce destinato a essere mangiato crudo o quasi crudo deve subire un trattamento di congelamento di bonifica (−20 °C per almeno 24 ore oppure −35 °C per almeno 15 ore) a carico dell'operatore che lo mette in commercio o lo serve.
- Istamina: per le specie a rischio (tonno, sgombro, alici, sardine) valgono limiti microbiologici su un campione di 9 unità (Reg. 2073/2005); l'istamina si forma se il pesce si scalda e la cottura non la elimina.
- Contaminanti: limiti massimi per mercurio (più alti per grandi predatori come pesce spada, tonno, squali), piombo, cadmio, diossine.
- Molluschi bivalvi vivi: transitano da un centro di depurazione (CDM) o di spedizione (CSM); escono in confezioni chiuse con etichetta di identificazione e data di confezionamento, da conservare per almeno 60 giorni da chi li vende.
- Rintracciabilità: ogni operatore registra da chi ha ricevuto e a chi ha ceduto ogni lotto. Se un lotto viene diviso o mescolato, il nuovo lotto deve restare collegato a quelli di origine.
Fase 4 – Distribuzione, tracciabilità e importazioni
Tracciabilità dei lotti, ora digitale
Dal 10 gennaio 2026 la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati di tracciabilità devono avvenire in formato digitale, in tutte le fasi dalla cattura alla vendita al dettaglio (GS1 Italy). L'obbligo riguarda per ora il pesce fresco, congelato e poco trasformato (capitolo doganale 03); registri cartacei e PDF non bastano più (osapiens). Per i prodotti trasformati come conserve e preparazioni (capitoli 1604 e 1605) l'estensione è prevista dal 2029.
Ogni lotto deve portare con sé, in forma digitale:
- codice identificativo del lotto;
- numero e nome della nave o dell'impianto di acquacoltura;
- codice FAO a tre lettere della specie e nome scientifico;
- data di cattura o raccolta e zona geografica;
- quantità (peso netto o numero di pezzi);
- nome e indirizzo dei fornitori;
- le informazioni per il consumatore dell'art. 35 Reg. 1379/2013 (vedi Fase 5).
Grossisti, piattaforme logistiche e trasportatori devono mantenere la catena del freddo e trasferire questi dati a ogni passaggio, senza interruzioni.
Pesce importato
Il pesce da paesi extra UE deve superare due controlli distinti:
- Sanitario: il paese e lo stabilimento d'origine devono essere nelle liste UE autorizzate; la partita entra da un Posto di controllo frontaliero (PCF) del Ministero della Salute, con documento sanitario comune (CHED-P) in TRACES e controlli documentali, d'identità e fisici.
- Anti-pesca illegale: serve un certificato di cattura convalidato dallo Stato di bandiera della nave. Dal 10 gennaio 2026 gli importatori UE devono presentare certificati e documenti collegati alle autorità nazionali attraverso CATCH, piattaforma web integrata in TRACES (SFPA). Il certificato ora riporta anche il numero IMO/UVI della nave e l'attrezzo usato; se il pesce è stato lavorato in un paese terzo serve anche una dichiarazione di trasformazione con numero univoco (AGRINFO). I certificati emessi prima di quella data restano ammessi fino al 10 gennaio 2028.
Le Dogane verificano infine origine, classificazione e dazi.
Fase 5 – Pescheria, supermercato ed etichetta
Al banco il consumatore deve trovare un insieme preciso di informazioni, sull'etichetta (prodotto confezionato) o su un cartello accanto al prodotto sfuso (Il Fatto Alimentare).
| Informazione obbligatoria | Esempio | Note |
|---|---|---|
| Denominazione commerciale e nome scientifico | Sgombro (Scomber scombrus) | In Italia vale l'elenco ufficiale delle denominazioni del MASAF |
| Metodo di produzione | Pescato / Pescato in acque dolci / Allevato | |
| Zona di cattura o di allevamento | Mar Mediterraneo – Adriatico (FAO 37.2.1) | Per le zone FAO 27 e 37 serve la sottozona o divisione con un nome comprensibile; per l'allevato il paese |
| Categoria di attrezzo da pesca | Reti da traino, ami e palangari, draghe… | Solo per il pescato |
| "Decongelato" | Filetti di merluzzo decongelati | Se il prodotto era congelato ed è venduto scongelato |
| Termine minimo di conservazione o data di scadenza | Da consumarsi entro… | Ove appropriato, es. preimballati e congelati |
| Allergeni | Pesce, crostacei, molluschi | Sempre obbligatori, anche per lo sfuso |
Sono facoltative la data di cattura, il porto di sbarco, la tecnica di produzione e le informazioni etiche o ambientali, purché verificabili (Food Times).
Altri obblighi del rivenditore: conservare il fresco su ghiaccio, tenere i dati del lotto e le etichette dei molluschi, esporre il prezzo al kg. Nelle pescherie è richiesto un cartello che inviti a congelare il pesce destinato al consumo crudo; a casa l'indicazione è almeno 96 ore a −18 °C in un congelatore a tre stelle (Il Fatto Alimentare).
Fase 6 – Ristorante e piatto
Il ristorante è l'ultimo anello: riceve il pesce con i dati di tracciabilità del fornitore, ma non è obbligato a riportare in menu zona FAO o attrezzo, che restano informazioni tra operatori.
- Registrazione e HACCP: il ristorante è registrato presso l'ASL (notifica sanitaria) e applica un piano di autocontrollo con temperature di conservazione, separazione crudo/cotto, pulizia e formazione.
- Rintracciabilità in entrata: conserva documenti di trasporto, fatture ed etichette (per i molluschi bivalvi almeno 60 giorni) per risalire al fornitore di ogni lotto.
- Pesce crudo, marinato o poco cotto: deve essere sottoposto a bonifica contro l'Anisakis portandolo a −20 °C per almeno 24 ore, o acquistato già trattato dal fornitore (Il Fatto Alimentare). Serve un abbattitore dedicato; la procedura va inserita nel piano HACCP e, in alcune regioni, comunicata in anticipo all'ASL (Regione Puglia). "Abbattuto" quindi indica un trattamento di sicurezza, non un indice di freschezza.
- Prodotti congelati o surgelati: se usati, vanno dichiarati in menu (di solito con l'asterisco); spacciarli per freschi può configurare frode in commercio (art. 515 codice penale).
- Allergeni: obbligo di informare il cliente per iscritto o tramite documentazione disponibile e personale formato (Reg. 1169/2011).
- Specie e denominazione: servire una specie diversa da quella dichiarata (es. pangasio venduto come cernia) è frode, verificabile con analisi del DNA nei controlli.
Controlli e sanzioni
Ogni autorità copre un pezzo della filiera; molte operazioni sono congiunte.
| Autorità | Dove interviene | Cosa controlla |
|---|---|---|
| Guardia Costiera (Capitanerie di porto) | Mare, porti, mercati, trasporto, dettaglio | Licenze, attrezzi, taglie minime, fermo, giornale di pesca, sbarco, tracciabilità ed etichette dei lotti |
| MASAF – Centro di controllo nazionale pesca | Centrale | Dati VMS, giornali di pesca, quote e sforzo, licenze e punti |
| ASL – Servizi veterinari | Stabilimenti, mercati, pescherie, ristoranti | Igiene, HACCP, temperature, parassiti, campionamenti (istamina, metalli, microbi) |
| Carabinieri NAS | Tutta la catena alimentare | Frodi sanitarie, prodotti non idonei, ristorazione |
| ICQRF (MASAF) | Commercio e trasformazione | Frodi commerciali, denominazioni, etichettatura |
| Posti di controllo frontalieri (Min. Salute) e Dogane | Porti e aeroporti d'ingresso | Controlli sanitari e documentali sulle importazioni |
| EFCA (Agenzia UE di controllo della pesca) | Livello UE | Coordina le ispezioni tra Stati membri |
Sanzioni. Le violazioni delle regole di pesca sono punite con sanzioni amministrative (multa e sequestro di pescato e attrezzi) e, per le infrazioni gravi, con punti sulla licenza che, accumulati, ne comportano la sospensione o il ritiro; i casi più gravi (es. pesca con esplosivi o in zone vietate) sono reati (D.Lgs. 4/2012). Sul lato alimentare si va dalle prescrizioni ASL alla chiusura dell'attività, fino ai reati di frode in commercio e vendita di alimenti non genuini o in cattivo stato. Il regolamento riformato chiede agli Stati sanzioni minime armonizzate e più dissuasive.
Novità 2026 e criticità aperte
Il regolamento di controllo riformato è in vigore dal 9 gennaio 2024, ma le sue scadenze si distribuiscono fino al 2030.
| Data | Cosa cambia |
|---|---|
| 10 gennaio 2030 | Completamento delle scadenze del regolamento di controllo; fine dell'esenzione VMS per alcune barche sotto i 9 metri (31 dic. 2029) |
| 10 gennaio 2029 | Tracciabilità digitale estesa ai prodotti trasformati (conserve e preparazioni, capitoli 1604 e 1605) |
| 10 gennaio 2028 | Ultimo giorno di validità dei certificati di cattura emessi prima del 10 gennaio 2026 |
| 10 gennaio 2026 | Tracciabilità digitale obbligatoria per il capitolo 03; CATCH obbligatorio per le importazioni; app UE per registrare le catture della pesca ricreativa |
| 9 gennaio 2024 | Entrata in vigore del Reg. (UE) 2023/2842 |
Criticità. La relazione della Commissione del luglio 2026 sull'applicazione del regolamento di controllo nel periodo 2020-2024 conferma che il sistema è essenziale, ma segnala carenze significative negli Stati membri (Consiglio UE). Restano punti deboli noti: la piccola pesca costiera, numerosa e difficile da monitorare; le sostituzioni di specie nella ristorazione; le informazioni che si perdono quando i lotti vengono mescolati; il costo dell'adeguamento digitale per pescatori e piccoli grossisti.
Fonti
- Commissione europea – Control regulation
- Parlamento europeo – Scheda tematica sul controllo della pesca
- Consiglio UE – Relazione COM(2026) 373 sull'applicazione del regolamento di controllo
- GS1 Italy – Filiera ittica: dal 2026 obbligo di tracciabilità digitale
- osapiens – Regolamento sul controllo della pesca
- SFPA – CATCH, new EU system
- AGRINFO – Introduction to CATCH
- Commissione europea – FAQ sulla modifica del regolamento INN
- Certifico – Guida UE alle etichette dei prodotti della pesca
- Food Times – Prodotti della pesca, informazioni a operatori e consumatori
- Il Fatto Alimentare – Etichetta del pesce
- Il Fatto Alimentare – Pesce abbattuto al ristorante
- Il Fatto Alimentare – Cartello Anisakis in pescheria
- Regione Puglia – Manuale operativo trattamento specie ittiche
Nota: le parti su igiene, contaminanti e sanzioni nazionali riassumono le norme citate nel quadro normativo; per un caso concreto conviene verificare il testo consolidato su EUR-Lex o Normattiva.