Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Piattaforme elevabili, ponteggi e apparecchi di sollevamento hanno verifiche periodiche e operatori abilitati.

Fonte normativa
art. 71 e allegato VII D.Lgs. 81/2008
Su chi ricade
Datore di lavoro
Frequenza
Da annuale a quinquennale secondo l'attrezzatura
Blocco
Controlli periodici in esercizio

Un'impresa impiantistica che usa una piattaforma di lavoro elevabile, un ponteggio o un apparecchio di sollevamento entra in un regime di verifiche periodiche autonomo rispetto agli impianti che installa. La prima verifica è a carico dell'INAIL, le successive di ASL o di soggetti abilitati, con periodicità che dipende dal tipo di attrezzatura, dall'anno di costruzione e dall'ambiente di impiego. In parallelo corre l'obbligo di abilitazione degli operatori. È l'adempimento che più spesso viene scoperto durante un controllo in cantiere, perché l'attrezzatura è vista come un mezzo e non come un impianto.

La procedura, fase per fase

  1. 1

    Censimento delle attrezzature soggette a verifica e dei relativi libretti

    Chi
    Datore di lavoro
    Termine
    Preliminare
    Esito
    Registro delle attrezzature
  2. 2

    Richiesta della prima verifica periodica all'INAIL

    Chi
    Datore di lavoro
    Termine
    Entro i termini previsti dalla messa in servizio
    Esito
    Verbale di prima verifica
  3. 3

    Verifiche successive tramite ASL o soggetto abilitato, secondo la periodicità dell'allegato VII

    Chi
    Datore di lavoro
    Termine
    Periodica
    Esito
    Verbale di verifica
  4. 4

    Abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature che la richiedono

    Chi
    Datore di lavoro
    Termine
    Prima dell'uso
    Esito
    Attestato di abilitazione
  5. 5

    Manutenzione periodica secondo il libretto d'uso e registrazione degli interventi

    Chi
    Datore di lavoro
    Termine
    Continuo
    Esito
    Registro di manutenzione

Cosa si rischia

Sanzioni penali per l'uso di attrezzature prive di verifica; sospensione dell'attrezzatura in caso di controllo.

Da verificare su fonte primaria

  • Tabella delle periodicità dell'allegato VII per tipo di attrezzatura e anno di costruzione

Un'impresa impiantistica che usa una piattaforma di lavoro elevabile, un ponteggio o un apparecchio di sollevamento entra in un regime di verifiche periodiche autonomo rispetto agli impianti che installa. La prima verifica è a carico dell'INAIL, le successive di ASL o di soggetti abilitati, con periodicità che dipende dal tipo di attrezzatura, dall'anno di costruzione e dall'ambiente di impiego. In parallelo corre l'obbligo di abilitazione degli operatori. È l'adempimento che più spesso viene scoperto durante un controllo in cantiere, perché l'attrezzatura è vista come un mezzo e non come un impianto.

Le fasi della procedura

  1. Censimento delle attrezzature soggette a verifica e dei relativi libretti (Datore di lavoro — Preliminare)
  2. Richiesta della prima verifica periodica all'INAIL (Datore di lavoro — Entro i termini previsti dalla messa in servizio)
  3. Verifiche successive tramite ASL o soggetto abilitato, secondo la periodicità dell'allegato VII (Datore di lavoro — Periodica)
  4. Abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature che la richiedono (Datore di lavoro — Prima dell'uso)
  5. Manutenzione periodica secondo il libretto d'uso e registrazione degli interventi (Datore di lavoro — Continuo)

Se non si adempie

Sanzioni penali per l'uso di attrezzature prive di verifica; sospensione dell'attrezzatura in caso di controllo.

Nello stesso blocco

Contenuto informativo, non parere di conformità: le voci da verificare vanno confermate su fonte primaria prima dell'uso.